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Il creditore ha diritto ad interessi e spese di messa in mora

DOMANDA: Sono un’azienda terzista e spesso i miei clienti ritardano il pagamento delle fatture. Però quando scrivo per metterli in mora, al massimo se mi va bene mi pagano la sola fattura, senza interessi e senza rimborso delle spese, nemmeno quelle dell’avvocato, così alla fine chi ci perde sono sempre io. Sono stufo di questa situazione, ma non so cosa fare.

COSA DICE LA LEGGE: Lei ha diritto a ricevere dai suoi debitori non solo il pagamento del conto capitale di cui alle fatture, ma anche gli interessi di mora e il rimborso delle spese di recupero del credito, seppure entro certi limiti.

In ambito di transazioni commerciali, l’intera materia è regolata, oltre che dalle generali norme del codice civile, dal Decreto Legislativo n. 231/2002.

L’art. 4 stabilisce che gli interessi moratori sul capitale decorrano, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Gli interessi moratori – il tasso viene fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare – sono ampiamente superiori a quelli legali, e si applicano allorquando i due soggetti del contratto siano entrambi imprenditori.

L’art. 6 si occupa, invece, delle spese di recupero. Il legislatore, infatti, stabilisce che il creditore ha diritto anche al rimborso dei seguenti costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte: senza che sia necessaria la costituzione in mora, ha diritto ad un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno, fatta comunque salva la prova del maggior danno, il quale potrà comprendere anche i costi di assistenza legale. In buona sostanza, se il legale al quale, eventualmente dovesse decidere di rivolgersi per la redazione ed invio di una lettera di messa in mora, le emetterà regolare fattura per la prestazione resa nel suo interesse, lei potrà richiederne il rimborso al suo debitore.

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